STATUTO
del Partito di Alternativa Comunista (PdAC)
sezione italiana della
Lega Internazionale dei Lavoratori - Quarta Internazionale (Lit-Ci)
Preambolo. Gli scopi del partito.
Di
fronte alla barbarie del capitalismo, capace di offrire all'umanità solo nuove
guerre e miseria, razzismo, sfruttamento dell'uomo e devastazione della natura,
il compito fondamentale dei comunisti resta quello espresso nel Manifesto del Partito comunista di Marx
ed Engels: guadagnare la maggioranza del proletariato, nel corso delle sue
lotte quotidiane, alla comprensione dell'impossibilità di riformare il
capitalismo e alla conseguente necessità di conquistare il potere politico
attraverso il rovesciamento dell'ordine borghese e la distruzione dei vecchi
rapporti di produzione. Solo l'instaurazione della dittatura del proletariato,
cioè la trasformazione dei lavoratori in classe dominante, potrà aprire una
strada di progresso per l'umanità che conduca infine all'eliminazione della
società divisa in classi e alla cancellazione di ogni forma di oppressione.
Il
Partito di Alternativa Comunista (PdAC) opera alla costruzione dell'organo
indispensabile della lotta rivoluzionaria: un partito basato sull'indipendenza
di classe dalla borghesia e dai suoi governi. Il PdAC mira a riunire la parte
più avanzata e cosciente del proletariato, a unificare gli sforzi e le lotte
delle masse lavoratrici, dei disoccupati, dei giovani e di tutti gli oppressi;
esso cerca di rappresentare nel presente di ogni movimento il suo avvenire: la
trasformazione socialista della società.
Il
programma del Partito di Alternativa Comunista si fonda sugli interessi storici
del proletariato e sulla teoria e pratica del marxismo che ha avuto la sua
realizzazione nella rivoluzione d'Ottobre e nei primi anni di vita dello Stato
sovietico e dell'Internazionale Comunista, prima della degenerazione
stalinista. Il PdAC si considera erede di quella grande esperienza e della
battaglia dell'Opposizione bolscevica allo stalinismo per difendere lo Stato
operaio contro l'imperialismo e la restaurazione del capitalismo.
Compito
del PdAC è aggiornare il marxismo rivoluzionario sviluppandolo sulle sue basi.
Il
progetto comunista potrà realizzarsi solo attraverso un percorso vittorioso di
rivoluzioni socialiste a livello internazionale: per questo il Partito di
Alternativa Comunista si pone il compito della rifondazione di
un'Internazionale comunista basata sul marxismo rivoluzionario odierno, cioè il
trotskismo. Il PdAC è impegnato nel processo di raggruppamento rivoluzionario
nel mondo di tutte le organizzazioni d'avanguardia che, di là dalle diverse
provenienze, siano disponibili a convergere nella difesa e nella
riattualizzazione dei fondamenti politici, strategici e programmatici del
trotskismo per ricostruire la Quarta Internazionale, cioè un partito
rivoluzionario su scala mondiale. Per sviluppare questo lavoro il PdAC è membro
della Lega Internazionale dei Lavoratori - Quarta Internazionale (Lit-Ci) di
cui è la sezione italiana.
Art. 1 - I principi politico- organizzativi. Il centralismo democratico.
1.1.
I principi politico-organizzativi che informano l'attività del Partito di
Alternativa Comunista sono quelli elaborati dal bolscevismo e successivamente
assunti come norma per tutte le sezioni dell'Internazionale Comunista diretta
da Lenin e Trotsky.
Solo
un partito di quadri militanti che miri a guadagnare un'influenza sulla
maggioranza politicamente attiva del proletariato; solo un partito coeso,
fortemente centralizzato e disciplinato può porsi il compito storico di dirigere
le masse contro la vecchia società borghese.
1.2.
Il PdAC è retto dal principio del centralismo democratico leninista, che
implica una ampia discussione democratica all'interno del partito nelle fasi di
elaborazione delle scelte e una severa disciplina nella loro applicazione tale
da consentire che il partito si presenti all'esterno in modo uniforme, con una
completa unità nell'azione.
La
discussione politica va intesa e praticata non come un esercizio per
l'affermazione individuale ma come passaggio indispensabile per l'assunzione di
scelte corrispondenti alle necessità del partito: scelte che possono nascere
solo da un'elaborazione realmente collettiva, che coinvolga l'intero corpo
militante.
Perché
la discussione sia funzionale al partito inteso come organizzazione di lotta,
essa deve essere regolamentata secondo le necessità e le possibilità che si
danno in ogni circostanza: non essendo il centralismo democratico una norma
giuridica astratta ma una modalità per garantire l'attuazione degli scopi rivoluzionari.
L'unità
nell'azione è la condizione essenziale per moltiplicare l'impatto e l'efficacia
dell'azione del partito. Ogni istanza e ogni militante sono tenuti a difendere
in qualsiasi ambito pubblico o esterno la linea del partito e ad applicare ogni
direttiva assunta dalle istanze competenti.
1.3.
Nel partito vige il principio di maggioranza: dopo la fase della discussione,
la minoranza si deve subordinare lealmente all'esito della votazione.
Al
contempo è tutelato il diritto della minoranza di proseguire la battaglia
politica interna, nei tempi e nei modi definiti dal partito.
E'
diritto di ogni militante di costituirsi in tendenza interna (quando il
disaccordo è su singole questioni) o in frazione interna (quando il disaccordo
è su aspetti generali) per sostenere in modo organizzato, con altri militanti,
una battaglia politica tesa a modificare gli orientamenti della maggioranza.
Le
tendenze e le frazioni interne possono costituirsi in qualsiasi momento della
vita del partito, inderogabilmente sulla base di una piattaforma scritta
presentata al corpo militante. Tale piattaforma deve essere sottoscritta da
almeno 2 membro del CC o da almeno 4 membri del CN o da almeno il 6% dei
militanti.
1.4. Di norma non è consentita la formazione di frazioni pubbliche (cioè l'esplicitazione all'esterno del partito, in qualsivoglia maniera, individuale o collettiva, di posizioni diverse da quelle assunte a maggioranza). E' facoltà del partito, laddove se ne determini l'utilità o la necessità (come estremo rimedio per mantenere un quadro unitario), di consentire in determinate fasi anche il diritto di formazione di frazioni pubbliche. In quel caso, le frazioni pubbliche possono esporre le proprie posizioni anche al di fuori del partito, secondo le norme stabilite dal partito nel momento in cui consente transitoriamente questo diritto; comunque disciplinandosi nell'azione.
1.5. A ogni minoranza sono garantite forme del dibattito e mezzi tali da consentire a essa di diventare maggioranza: spazi nei bollettini o circolari interni; adeguato tempo di illustrazione di posizioni diverse nelle riunioni di ogni istanza del partito; la composizione delle delegazioni congressuali e degli organismi dirigenti proporzionalmente al consenso riportato da ogni tendenza nei congressi; la possibilità di riunirsi separatamente (previa informazione agli organismi dirigenti).
1.6. Il partito cerca di incrementare, in ogni modo, la presenza negli organismi dirigenti di operai e di giovani. Così pure compie ogni sforzo per favorire la partecipazione delle compagne alle funzioni dirigenti, contrastando attitudini sessiste.
Art. 2 - L'adesione al partito.
2.1. E' membro del partito chi condivide il suo programma e lo Statuto, presta regolare militanza nelle sue strutture, si uniforma alle decisioni del partito e paga le quote.
2.2.
Può ricevere la tessera di simpatizzante chi -pur manifestando condivisione per
la battaglia del partito- non risponda all'insieme dei criteri definiti dal
comma precedente.
E'
compito del partito quello di tentare continuamente di portare ogni
simpatizzante alla militanza effettiva.
2.3. L'età minima per l'iscrizione è di 14 anni.
2.4.
L'iscrizione (militante o simpatizzante) è votata dalla assemblea plenaria
della Sezione competente per territorialità (cioè quella della città dove vive
o lavora il richiedente) o, in sua assenza, direttamente dal responsabile del
Dipartimento Organizzazione.
L'iscrizione
è valida solo dopo ratifica verbalizzata del responsabile del Dipartimento
Organizzazione, incaricato a tal compito dal CC, a cui risponde. La ratifica è
effettiva solo se debitamente verbalizzata e inviata alla Sezione competente.
2.5.
Ogni nuovo militante è inizialmente candidato (tranne eccezione approvata dal responsabile
del Dipartimento Organizzazione).
La
fase di candidatura (che non è prevista per i simpatizzanti) dura sei mesi e
serve al partito per verificare la reale adesione del candidato ai criteri
richiesti a ogni militante.
Il
candidato ha gli stessi doveri del militante effettivo ma non gode di diritti
elettorali attivi e passivi, cioè non è eleggibile e il suo voto ha valore
consultivo.
Al
termine dei sei mesi, l'assemblea della Sezione competente, nella prima
riunione utile, esprime con un voto la decisione sull'accettazione del
candidato come militante effettivo. Anche tale decisione deve essere ratificata
dal responsabile del Dipartimento Organizzazione.
2.6. La fusione con un'altra organizzazione deve essere votata dal Congresso Nazionale; solo in caso che i militanti di detta organizzazione non superino la quarta parte dei militanti del PdAC la fusione può essere approvata dal Consiglio Nazionale.
Art. 3 - I diritti e i doveri degli iscritti.
3.1. Ogni militante deve preoccuparsi di assicurare la salvaguardia del partito, ponendo lo sviluppo del PdAC al di sopra di ogni altra considerazione.
3.2. I doveri dei militanti effettivi e candidati sono:
a)
rinnovare l'iscrizione secondo i tempi e le modalità decisi dal Comitato
Centrale.
Ogni
militante che cambia luogo di lavoro o di residenza deve preventivamente
discuterne con la sua Sezione e informare le istanze superiori interessate
perché assicurino tempestivamente la sua collocazione;
b)
partecipare regolarmente al lavoro politico e organizzativo nella propria
struttura di appartenenza.
Il
militante che manca per tre riunioni consecutive senza giustificarsi in tempo
utile è espulso; salvo che abbia richiesto e ricevuto dagli organismi della
sezione un periodo di congedo (per un periodo massimo di 3 mesi) per gravi
impedimenti. Durante il periodo di congedo il militante conserva tutti gli
altri obblighi statutari e ha il diritto di assistere alle riunioni della
propria Sezione senza esercitare diritti elettorali;
c) fare attività sindacale secondo le direttive del partito;
d) diffondere la propaganda e la stampa del partito;
e) rispettare le decisioni assunte dagli organismi del partito, impegnandosi a difenderle lealmente in ogni ambito pubblico;
f) disciplinarsi alle direttive impartite dagli organismi superiori e dai dirigenti;
g)
pagare regolarmente le quote, secondo le modalità decise dal Comitato Centrale.
L'iscritto
non in regola col pagamento delle quote da mesi 3 è prima invitato a mettersi
in regola e, ove non lo faccia entro 15 giorni, è inderogabilmente dichiarato
espulso dalla CCC (Commissione Centrale di Controllo); salvo che abbia ricevuto
dal tesoriere della Sezione -con decisione ratificata dal Tesoriere nazionale-
esenzione temporanea motivata da gravi condizioni.
3.3. I diritti dei militanti effettivi e candidati sono:
a)
ricevere la tessera (come membro effettivo o candidato) secondo quando disposto
dall'art. 2.
Il
rinnovo annuale dell'iscrizione (e la conseguente consegna della tessera) è
atto dovuto, non sottoposto al giudizio dell'assemblea della Sezione. In caso
di violazione disciplinare dell'iscritto (o di mancato pagamento della quota
tessera o delle quote mensili, ecc.) la Sezione di appartenenza (o chiunque ne
abbia motivo) può deferirlo all'Organismo di Controllo (CCC). In attesa del
pronunciamento della CCC, il militante mantiene i propri diritti e doveri;
b) esercitare i diritti elettorali attivi e passivi (se militante effettivo);
c) essere informato sul dibattito di ogni struttura del partito, conoscendone gli atti e le deliberazioni (che devono essere pubblicati in appositi bollettini o circolari);
d) partecipare alla discussione e ai processi decisionali (in modalità differente se membro effettivo o candidato) con piena libertà di fare proposte, di sostenere il proprio punto di vista e di argomentare il dissenso o le proprie critiche all'interno del partito;
e) sostenere le proprie posizioni nel partito e guadagnare ad esse la maggioranza, a tal fine costituendosi con altri militanti in tendenza o frazione nel partito, secondo quanto disposto dall'art. 2;
f) essere informato di eventuali addebiti a lui mossi e dell'avvio di procedimenti disciplinari, nei quali potrà esercitare il diritto alla difesa;
g) partecipare ai seminari di formazione per i militanti organizzati con regolarità dal partito.
3.4. Gli iscritti con tessera simpatizzante hanno diritto a partecipare all'attività del partito e alle riunioni aperte ai simpatizzanti. Non hanno diritti elettorali. E' loro dovere contribuire -nella misura delle proprie possibilità- allo sviluppo del partito.
Art. 4 - I congressi.
4.1.
Il Congresso Nazionale del partito è il supremo organo deliberativo.
Il
Congresso definisce il programma, la linea politica per la fase successiva,
elegge gli organismi dirigenti nazionali (Consiglio Nazionale e Comitato
Centrale) e può modificare (con una maggioranza dei due terzi) lo Statuto.
4.2.
Il Congresso Nazionale è convocato almeno ogni due anni dal Consiglio Nazionale
che definisce anche il Regolamento per la fase congressuale e appronta i
documenti per la discussione.
Il
Congresso Nazionale può essere convocato dal Consiglio Nazionale anche in via
straordinaria, qualora ne faccia richiesta almeno il 40% dei militanti. In
questo caso la fase congressuale deve aprirsi entro 60 giorni dalla richiesta.
4.3.
La platea del Congresso Nazionale è composta dai delegati eletti nei congressi
delle Sezioni.
I
membri degli organismi dirigenti uscenti (CC e CN), qualora non siano delegati,
partecipano al Congresso Nazionale con voto consultivo.
4.4. I congressi delle Sezioni discutono e votano i testi del dibattito ed eleggono i propri organismi dirigenti (Comitato Direttivo).
4.5.
I congressi delle Sezioni sono convocati secondo un calendario approntato dal
Comitato Centrale.
Il
Congresso di una Sezione può essere convocato dal Comitato Centrale anche in
via straordinaria, cioè indipendentemente dal Congresso Nazionale, in casi di
particolare urgenza o al momento della costituzione della Sezione (se avviene
in fasi diverse da quelle del Congresso Nazionale). In questo caso, con la
convocazione il Comitato Centrale definisce anche il regolamento per il Congresso.
4.6. La platea del Congresso di Sezione è costituita dall'Assemblea degli iscritti (militanti e simpatizzanti). Solo i militanti effettivi esercitano i diritti elettorali attivi e passivi.
Art. 5 - Le strutture di base: le sezioni.
5.1. Di norma (salvo eccezioni valutate dal CC) le sezioni si costituiscono su base provinciale, attraverso un Congresso cui partecipano tutti gli iscritti e con diritti elettorali i soli militanti effettivi.
5.2. Le Sezioni possono costituire Cellule nei luoghi di lavoro o di studio e Gruppi (cioè distaccamenti resi necessari da problemi di distanza) sub-comunali.
5.3. Le Cellule e i Gruppi si danno strutture di coordinamento ma partecipano alla discussione generale e sono sottoposti agli organismi dirigenti della Sezione.
5.4. Le Sezioni della medesima regione o di regioni limitrofe possono dare luogo a strutture di coordinamento per facilitare iniziative comuni. Tali strutture di coordinamento (definite dagli organismi dirigenti delle sezioni interessate) hanno mero carattere operativo.
Art. 6 - Gli organismi dirigenti locali.
6.1.
Organo fondamentale della Sezione è l'Assemblea degli iscritti.
L'Assemblea
degli iscritti si riunisce di norma ogni quindici giorni e comunque almeno una
volta al mese, su convocazione del Comitato Direttivo.
6.2. L'Assemblea degli iscritti ha questi compiti:
a) discutere della situazione politica e definire i compiti pratici e organizzativi della sezione, in accordo con le linee di intervento indicate dagli organismi dirigenti nazionali;
b) approvare, al termine di ogni riunione, un piano di lavoro sintetico (o verbale operativo) che contenga i compiti e le relative responsabilità del lavoro da svolgersi entro la riunione successiva;
c) eleggere l'organismo dirigente della Sezione;
d) votare sulle richieste di iscrizione (militante o simpatizzante) alla Sezione e sui passaggi da militante candidato a militante effettivo.
e) votare annualmente i bilanci consuntivi e preventivi della Sezione;
6.3.
L'organismo dirigente della Sezione è costituito da un Comitato Direttivo la
cui composizione numerica e nominativa è definita dall'Assemblea degli iscritti.
Il
Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta la settimana, su convocazione del
responsabile organizzativo.
6.4. Il Comitato Direttivo risponde all'Assemblea della sezione la quale può in qualsiasi momento -laddove la questione sia esplicitamente posta all'ordine del giorno nella convocazione della riunione- modificare in parte o in tutto la composizione del CD.
6.5. Il Comitato Direttivo definisce al suo interno gli incarichi di lavoro, in ogni caso prevedendo almeno queste responsabilità: responsabile organizzativo; Tesoriere; responsabile della diffusione della stampa.
6.6. Il Comitato Direttivo ha questi compiti:
a) convocare l'Assemblea degli iscritti almeno una volta ogni 30 giorni;
b) convocare l'Assemblea degli iscritti in forma straordinaria laddove ciò sia richiesto da almeno il 30% dei militanti effettivi. In questo caso la riunione deve essere convocata entro quattro giorni e deve tenersi entro una settimana dalla richiesta;
c) assicurare la circolazione delle informazioni e delle direttive inviate dagli organismi dirigenti nazionali;
d) inviare rapporti mensili sull'attività della sezione al Dipartimento Organizzazione;
e) dirigere il lavoro politico, organizzativo, di formazione teorica della sezione, dei suoi gruppi e delle cellule;
f) verificare la rapida attuazione dei piani di lavoro definiti dall'Assemblea degli iscritti;
g) riferire all'Assemblea degli iscritti sulle richieste pervenute di nuove iscrizioni;
h) curare il corretto invio dei tagliandi delle tessere al Dipartimento Organizzazione;
i) organizzare il reperimento delle risorse per il finanziamento delle attività della Sezione: definendo quote locali per gli iscritti, lanciando campagne di sottoscrizione, feste, ecc.
l) presentare annualmente il bilancio finanziario consuntivo e preventivo della Sezione, formulato dal Tesoriere.
Art. 7 - Gli organismi dirigenti nazionali: il Consiglio Nazionale.
7.1.
Il Consiglio Nazionale è il principale organismo di elaborazione politica e di
indirizzo del partito tra un Congresso e l'altro.
E'
eletto dal Congresso Nazionale che ne definisce la composizione e il numero in
una cifra non superiore ai 35 membri.
I
membri del Consiglio Nazionale sono dirigenti nazionali del partito e operano
non ricevendo alcun vincolo di mandato delle sezioni di appartenenza.
Il
Consiglio Nazionale si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi, su
convocazione del Comitato Centrale -o entro 20 giorni dalla richiesta avanzata
dal 40% dei suoi membri. La proposta di ordine del giorno dei lavori, formulata
nella convocazione, può essere modificata all'inizio della riunione con voto a
maggioranza.
Le
sedute del CN sono presiedute dal presidente della Commissione Centrale di
Controllo o, in sua assenza, da altro membro della CCC.
7.2. Il Consiglio Nazionale ha questi compiti:
a) discutere della situazione politica e definire le linee generali di intervento del partito;
b) verificare il lavoro svolto dal Comitato Centrale;
c) convocare il Congresso Nazionale almeno ogni due anni, definendone il Regolamento e approvando i documenti per la discussione.
d) convocare il Congresso Nazionale straordinario, secondo le modalità previste dall'art. 4.2.
7.3. Ogni membro del Consiglio Nazionale appartiene a un Dipartimento di lavoro del partito, secondo quanto definito dal CC.
Art. 8 - Gli organismi dirigenti nazionali: il Comitato Centrale.
8.1.
Il Comitato Centrale è l' organismo politico-esecutivo nazionale del partito.
E' un organismo collegiale.
E'
eletto dal Congresso nazionale, a cui risponde, che ne definisce la
composizione nominativa (scegliendone i membri tra gli appartenenti al CN) e il
numero in una cifra compresa tra 10 e 15 membri.
Il
Comitato Centrale si riunisce almeno ogni 45 giorni, su convocazione del resp.
dell'Organizzazione -o entro una settimana dalla richiesta di oltre 1/3 dei
suoi membri. La proposta di ordine del giorno dei lavori, formulata nella
convocazione, può essere modificata all'inizio della riunione con voto a
maggioranza.
Le
sedute del CC sono presiedute dal presidente della Commissione Centrale di
Controllo o, in sua assenza, da altro membro della CCC.
8.2. Il CC sovraintende a qualsiasi attività del partito e ha in particolare questi compiti:
a) discutere della situazione politica e definire il piano di lavoro del partito nel quadro delle linee generali definite dal CN;
b) curare la diffusione alle sezioni dei testi e delle risoluzioni del CN e le proprie;
c) organizzare e verificare l'operato dei Dipartimenti, delle singole responsabilità esecutive e della Commissione Centrale di Controllo;
d) verificare il lavoro svolto dalle Sezioni;
e) controllare ogni pubblicazione locale e nazionale del partito e designare i direttori di ogni mezzo di comunicazione nazionale;
f) convocare il Congresso straordinario delle Sezioni, secondo quanto disposto dall'articolo 4.5;
g) definire ogni anno i tempi e le modalità di iscrizione nonché l'entità delle quote dei militanti;
h) votare annualmente i bilanci consuntivi e preventivi del partito, presentati dal Tesoriere nazionale.
8.3. Ogni membro del Comitato Centrale appartiene a un Dipartimento di lavoro del partito, secondo quanto definito dal CC stesso.
Art. 9 - I Dipartimenti e il lavoro esecutivo.
9.1.
Il lavoro quotidiano ed esecutivo del partito è suddiviso nell'attività di vari
Dipartimenti definiti dal Comitato Centrale.
L'attività
generale dei Dipartimenti è organizzata durante le riunioni del Comitato
Centrale che ne definisce e verifica i singoli piani di lavoro nel quadro del
piano di lavoro generale del partito.
Ogni
Dipartimento lavora sotto la responsabilità di un membro del CC, scelto dal CC
stesso. I Dipartimenti sono costituiti da membri del CN e da dirigenti locali e
iscritti.
9.2. Ai Dipartimenti e ai responsabili degli stessi è attribuito un potere esecutivo, possono cioè agire direttamente tra una riunione e l'altra del CC -sulla base delle indicazioni generali approvate dal CC e fermo restando il loro obbligo di riferire al CC che può revocare o modificare gli incarichi in qualsiasi momento e annullare o modificare decisioni assunte.
9.3. I Dipartimenti in cui si articola il partito sono:
1
- il Dipartimento Internazionale
Sviluppa
l'attività di costruzione dell'Internazionale in cui è impegnato il PdAC. Cura
le relazioni con gli organismi internazionali dell'organizzazione di cui il PdAC
è sezione italiana, la Lit, e in generale le relazioni con partiti di altri
Paesi;
2
- il Dipartimento Sindacale
Sviluppa
il lavoro sindacale del partito e la costruzione del suo radicamento sociale
nella classe.
3
- il Dipartimento Formazione Quadri
Cura
la formazione teorica dei militanti del partito, organizzando appositi seminari
e scuole quadri, nazionali e locali; pubblicando libri e opuscoli;
incrementando ogni attività di studio e di approfondimento scientifico;
4
- il Dipartimento Organizzazione.
Si
occupa del funzionamento organizzativo del partito, della presenza del partito
alle manifestazioni pubbliche, della diffusione della stampa e della propaganda
e del tesseramento. Cura inoltre la pubblicazione dei bollettini e delle
circolari interne e degli atti degli organismi dirigenti nazionali.
Il
Dipartimento è coordinato da un responsabile che può attribuire ad altri membri
del CC o del CN il coordinamento di singole attività. Il responsabile del
Dipartimento è anche titolare della ratifica delle iscrizioni (secondo quanto
disposto dagli artt. 2.4 e 2.5);
5-
la Redazione del giornale nazionale
Cura
la pubblicazione dell'organo di stampa nazionale del partito, Progetto Comunista.
Lavora
sotto la responsabilità del Direttore politico del giornale;
6-
la Redazione Internet
Cura
la pubblicazione della newsletter e del sito web del partito
Gestisce
anche l'Ufficio Stampa del partito.
Lavora
sotto la responsabilità del Direttore della redazione Internet.
9.4.
Il lavoro di costruzione in ogni singola regione avviene sotto la supervisione
di un membro del CC che ha l'incarico di Costruttore. Suo compito è coordinare
le attività delle Sezioni in quella regione e di favorire l'espansione del
partito con la costruzione di nuove Sezioni.
I
Costruttori si coordinano con il Dipartimento Organizzazione e rispondono
comunque direttamente al Comitato Centrale.
9.5.
Tra i membri del CC è individuata la figura del Tesoriere nazionale.
Il
Tesoriere amministra il patrimonio del partito.
Tra
i suoi compiti vi è quello di predisporre, annualmente, entro il mese di marzo,
i bilanci consuntivi e preventivi del partito e delle sue pubblicazioni, da
sottoporre al CC che è titolare in ultima istanza delle scelte finanziarie del
partito.
Per
la stesura dei bilanci e per la definizione delle loro variazioni periodiche,
così come per la suddivisione delle risorse per le varie attività, il Tesoriere
lavora di concerto con il responsabile del Dipartimento Organizzazione.
Art. 10 - Gli incarichi pubblici.
10.1.
Il militante che ricopre cariche politiche, amministrative, sindacali o
pubbliche di qualsiasi natura, opera nel rispetto delle deliberazioni del
partito e sotto il controllo dell'istanza competente.
I
militanti eletti nelle assemblee rappresentative dello Stato borghese rimangono
tribuni della causa proletaria e sono responsabili non davanti agli elettori ma
al partito e al suo programma, cui subordinano ogni attività.
10.2. Le candidature di militanti a cariche pubbliche di ogni ordine e grado sono deliberate dall'istanza di partito competente: la Sezione per le candidature fino al livello provinciale; il Consiglio Nazionale tutte le altre.
10.3. L'indennità di carica e ogni emolumento percepito dagli eletti nelle istituzioni borghesi di ogni ordine e grado vanno integralmente versati alle casse del partito. Il partito coprirà le spese di mandato e corrisponderà all'eletto -se consigliere regionale o parlamentare- uno stipendio pari a quello assegnato ai funzionari di partito.
Art. 11 - L'apparato e i funzionari.
11.1. I militanti assunti dal partito in qualità di funzionari, per garantire lo svolgimento continuativo dell'attività politica e organizzativa, assumono l'incarico su proposta del Tesoriere Nazionale, con nomina del Comitato Centrale.
11.2. Ogni funzionario del partito riceve uno stipendio non superiore a quello di un operaio qualificato.
Art. 12 - Le modalità di voto e di elezione.
12.1. Ogni atto deliberativo assunto dalle istanze di partito deve essere sancito dal voto e verbalizzato. L'esito della votazione deve essere immediatamente proclamato.
12.2. Ogni decisione è assunta con voto palese a maggioranza semplice dei presenti, salvo le eccezioni diversamente regolate da questo Statuto.
12.3.
Le sedute del CN e del CC sono valide in prima convocazione se è presente la
maggioranza dei componenti. In seconda convocazione le sedute sono valide
qualunque sia il numero dei presenti; esse devono essere convocate non prima di
cinque giorni e non dopo quindici giorni dalla prima seduta.
Il
numero legale viene verificato all'inizio della seduta e in qualsiasi momento
ne venga fatta richiesta da uno dei partecipanti: in ogni caso prima di
ciascuna votazione.
12.4. L'elezione a membro di Comitato Direttivo, Consiglio Nazionale e Comitato Centrale, così come l'elezione per le delegazioni congressuali, avviene a maggioranza di voti su lista bloccata e con voto segreto. La proposta è avanzata dalla Commissione Elettorale del Congresso.
12.5.
Per presentare una lista bloccata alternativa non è necessario un quorum.
In caso di più liste, esse devono contenere
nomi diversi (con la previa accettazione dei candidati), vengono votate in
contrapposizione e il numero degli eletti è calcolato proporzionalmente ai
consensi ottenuti da ciascuna.
12.6. In presenza di varie tendenze formalizzate, la composizione di tutti gli organismi dirigenti e delle delegazioni avviene proporzionalmente al consenso riportato dalle diverse tendenze nei congressi; in questo caso ogni tendenza definisce le proprie scelte nominative.
12.7. Per tutti gli altri incarichi di partito e per la designazione a cariche pubbliche si procede con deliberazione assunte a maggioranza di voti e con voto palese.
12.8. Per le votazioni interne al partito (nei congressi e negli organismi dirigenti) non c'è mandato imperativo.
Art. 13 - Le sostituzioni e le cooptazioni.
13.1. I componenti del CN e del CC decadono inderogabilmente dopo due assenze consecutive non giustificate. La verifica è fatta dalla CCC che comunica all'organismo interessato per la conseguente presa d'atto.
13.2. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un componente del CN o del CC, l'organismo stesso provvede alla sostituzione subito dopo la presa d'atto. La sostituzione avviene secondo le medesime norme stabilite per l'elezione, nel rispetto della eventuale composizione in tendenze o frazioni del partito.
13.3.
La cooptazione di nuovi componenti negli organismi dirigenti è ammessa solo per
il CN e il CC. E' consentita solo eccezionalmente ed è deliberata con
maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri dell'organismo deliberante.
Le
cooptazioni non possono risultare superiori al 15% della composizione
originaria dell'organismo.
Art. 14 - Gli organismi di stampa e di comunicazione del partito.
14.1. La stampa e i mezzi di comunicazione di massa del partito sono posti sotto il controllo del Comitato Centrale che nomina, tra i suoi membri, i Comitati di Redazione e i Direttori politici.
14.2. La pubblicazione di organi locali del partito è posta sotto il controllo degli organismi dirigenti della Sezione e avviene solo in seguito all'autorizzazione concessa dal CC che può sospenderne la diffusione nei casi in cui si evidenzino contenuti incompatibili con i principi generali del partito.
Art. 15 - Il finanziamento del partito.
15.1. Il finanziamento delle attività del partito si basa in primo luogo sulle quote dei militanti e sui contributi degli iscritti e simpatizzanti.
15.2.
Le risorse derivanti dalle quote mensili, dal tesseramento e dalle
sottoscrizioni nazionali sono centralizzate e amministrate, insieme al
patrimonio del partito, dal Tesoriere nazionale che ne risponde al Comitato
Centrale.
Nel
bilancio nazionale viene riservato -secondo le possibilità- un finanziamento
delle Sezioni. Per il regolare finanziamento dell'attività periferica,
tuttavia, le Sezioni devono predisporre un proprio bilancio e hanno titolo per
definire quote locali e per promuovere altre forme di sottoscrizione interna e
pubblica.
15.3. Entro il mese di marzo di ogni anno il Tesoriere, in accordo con il responsabile del Dipartimento Organizzazione, presenta al CC i bilanci nazionali per la loro votazione.
15.4. Entro il mese di febbraio il Tesoriere di ogni Sezione presenta all'assemblea degli iscritti i bilanci locali per la loro votazione. I bilanci approvati devono essere immediatamente trasmessi al Tesoriere nazionale.
Art. 16 Gli organismi disciplinari.
16.1. Per svolgere una attività di controllo della regolarità statutaria della vita del partito e della disciplina dei militanti, il Comitato Centrale è coadiuvato da una Commissione Centrale di Controllo (CCC) nominata al suo interno e composta da tre membri, tra cui un presidente.
16.2.
I membri della CCC rimangono a pieno titolo membri del CC e partecipano
normalmente alle sue attività e alle votazioni, ricoprendo compiti politici ed
esecutivi senza alcuna incompatibilità.
I
membri della CCC rispondono di ogni loro attività al CC che li ha nominati e
che può, in qualsiasi momento, sostituirli.
16.3. I compiti della CCC sono:
a) coadiuvare il plenum del CC nel controllare l'intera attività del partito, locale e nazionale, per garantire l'applicazione dello Statuto e del funzionamento centralista democratico;
b) presiedere, per mezzo del suo presidente i lavori del CN e del CC;
c) verificare la giustificazione delle assenze dalle rispettive riunioni dei membri del CN e del CC, dandone comunicazione all'organismo in questione perché disponga le sostituzioni (v. art. 13.1);
d) dichiarare -su segnalazione del Tesoriere nazionale- l'espulsione degli iscritti non in regola col pagamento delle quote (v. art. 3.2);
e) dirimere controversie tra iscritti o tra strutture del partito;
f) aprire procedimenti istruttori a carico di singoli militanti o Sezioni e comminare sanzioni disciplinari nei casi di sua competenza, secondo quanto disposto dall'articolo 17);
g) esprimere parere di interpretazione statutaria;
Art. 17 - I procedimenti e le sanzioni disciplinari.
17.1. In caso di mancato rispetto dello Statuto, delle norme di funzionamento del centralismo democratico o in presenza di comportamenti non conformi all'etica comunista da parte di singoli iscritti o di strutture del partito, il CC o la CCC -ciascuno per i casi di sua competenza, sulla base di un ricorso o di loro propria iniziativa- aprono un procedimento istruttorio, dandone immediata comunicazione scritta agli interessati e a tutti i membri del CC.
17.2. Gli iscritti sottoposti a procedimento disciplinare hanno il diritto di conoscere i rilievi a loro mossi e di difendersi nel corso del processo istruttorio.
17.3.
In conclusione del procedimento (che ha una durata massima di due mesi), il CC
o la CCC hanno titolo per comminare una sanzione disciplinare.
Ogni
sanzione è definitiva, entra immediatamente in vigore ed è vincolante per gli
iscritti; contro di essa non è ammesso ricorso. E' tuttavia diritto del CC, su
proposta di un suo membro e con decisione a maggioranza, di riaprire qualsiasi
procedimento istruttorio della CCC, acquisirne gli atti e annullare o riformare
una delibera della CCC.
La
riapertura del procedimento può essere votata dal CC solo entro 30 giorni dalla
comunicazione della delibera della CCC o comunque nella prima riunione utile:
oltre tale termine la delibera della CCC è da considerarsi definitiva.
17.4. Le sanzioni disciplinari di competenza diretta del CC sono:
a) quelle riguardanti membri del CC. Questi ultimi sono giudicati dal CC stesso che può attribuire alla CCC una funzione solo istruttoria del procedimento;
b)
le espulsioni dal partito -tranne il caso di mancato rispetto del pagamento
delle quote, essendo competenza della CCC la semplice ratifica (v. art. 3.2).
La
sanzione di espulsione di iscritti può essere comminata soltanto dal CC che
assume tale decisione con una maggioranza dei 2/3, in seguito all'apertura di
un regolare procedimento istruttorio (che può essere affidato alla CCC).
La
sola espulsione di un membro del CC è sottoposta a ratifica nella prima riunione
utile del CN;
c)
lo scioglimento del Comitato Direttivo di una Sezione e l'indizione di un nuovo
congresso entro 4 mesi, con l'affidamento temporaneo della Sezione a un
commissario.
Lo
scioglimento del CD avviene solo in casi estremi, laddove il CC ravvisi
nell'operato della Sezione e del suo gruppo dirigente una grave violazione
della disciplina.
17.5. Le sanzioni disciplinari di competenza della CCC sono:
a) il richiamo scritto;
b) la sospensione dei diritti elettorali (attivo e passivo) e della funzione dirigente;
c)
la sospensione dalla militanza.
Le
sospensioni non possono avere durata superiore ai 6 mesi.
17.6. La delibera disciplinare (della CCC o del CC) deve essere scritta, motivata e contenere la definizione del provvedimento e la sua durata temporale. Essa va immediatamente inoltrata agli interessati e al CC.
17.7. L'autosospensione dal partito o da incarichi dirigenti non è ammessa e costituisce dunque una grave violazione disciplinare.
17.8.
Gli iscritti espulsi dal partito non possono fare domanda di riammissione prima
che siano trascorsi 18 mesi.
Gli
iscritti a cui siano stati sospesi i diritti elettorali e la funzione
dirigente, mantengono tutti gli obblighi dei militanti. Partecipano alle
riunioni della loro Sezione con diritto di parola ma senza diritto di voto. Se
ricoprono incarichi dirigenti, non partecipano in nessuna forma alle riunioni
degli organismi dirigenti.
Gli
iscritti sospesi dalla militanza, non possono partecipare alle riunioni e
iniziative del partito ma devono adempiere normalmente al pagamento delle
quote.
Art. 18 - Il nome e i simboli del partito.
18.1.
La bandiera del partito è rossa e ha al suo interno un cerchio bianco con la
falce e il martello attraversati dal Quattro, simbolo della Quarta
Internazionale.
Nel
semicerchio inferiore il simbolo reca la scritta: Progetto Comunista, nome del
giornale del partito. Nel semicerchio superiore è riportato il nome del
partito: Partito di Alternativa Comunista. All'esterno del cerchio è riportato
il nome dell'organizzazione internazionale di cui il PdAC è sezione italiana:
la Lega Internazionale dei Lavoratori (Lit-Ci).
18.2. L'inno del partito è L'Internazionale.
Art. 19 - La modifica dello Statuto.
Il presente Statuto può essere modificato solo dal Congresso nazionale con voto a maggioranza qualificata costituita dai due terzi dei delegati.




















